R.R. Puglia 9 dicembre 2013, n. 26
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ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E PRIMA PIOGGIA: IL NUOVO R.R. PUGLIA 9 dicembre 2013, n. 26 In attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, di cui all’art. 121 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m. i. ed in particolare delle "Linee Guida", approvate contestualmente al PTA Puglia ed allegate alla DCR n. 230/2009, che dettano i criteri da utilizzare nella redazione dei regolamenti di attuazione ed in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e s. m. i. che, ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali, demanda alle Regioni l’adozione di norme e misure tese a disciplinare le forme di controllo delle acque meteoriche di dilavamento, è stato redatto apposto nuovo regolamento per la "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" che ha come finalità precipua la tutela ed il miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee del territorio regionale, in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità individuati nel PTA.
I principi generali introdotti dal Piano Direttore, comunque ineccepibili, in alcune applicazioni pratiche avevano dato dubbi interpretativi o generato equivoci, che con il nuovo regolamento si è ritenuto di puntualizzare ed, in alcuni casi, riformulare.
In coerenza con le finalità della Legge Regionale n. 13/2008, è ora obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento finalizzato alle necessità irrigue, domestiche, industriali ed altri usi consentiti dalla legge, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, trattamento, ed erogazione, previa valutazione delle caratteristiche chimico - fisiche e biologiche per gli utilizzi compatibili previsti.
Ai fini del riutilizzo, le acque meteoriche di dilavamento, tranne i casi delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, non sono soggette al rispetto dei limiti di cui al DM 185/03 e riportati nella Tab. 1 dell’allegato 1 del Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2012.
L’obbligo di riutilizzo vige per nuovi edifici ed installazioni, e comunque per coloro che, alla data di entrata in vigore del succitato Regolamento Regionale, siano sprovvisti di autorizzazione ovvero non abbiano presentato comunicazione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento c.s. (acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne).
La disciplina di cui sopra si applica altresì alle istanze di rinnovo delle autorizzazioni in essere.
Qualora risulti l’impossibilità tecnica del riutilizzo di cui al menzionato regolamento regionale, il titolare dello scarico, di cui all’art 15 del medesimo Regolamento, deve allegare all’istanza motivata e circostanziata relazione, redatta da tecnico abilitato, per il rilascio dell’autorizzazione di cui agli artt. 16 e 17 del Regolamento.
Per le finalità di cui sopra, i Regolamenti edilizi Comunali devono prevedere l’adozione di opportuni sistemi di raccolta, trattamento ed erogazione dell’acqua, per il riutilizzo compatibile.
Ing. Luigi Fanizzi |
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